Art. 5.
(Sanzioni).

      1. Ferma restando la responsabilità penale in ordine alla rispondenza al vero delle dichiarazioni rese, l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 2 della presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal citato articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall'articolo 21, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
      2. Sono puniti con una sanzione pecuniaria da 10.000 a 31.000 euro:

          a) l'inserzionista e l'esercente attività di intermediazione sulla pubblicità che non redige il mandato scritto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;

 

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          b) le imprese editrici, i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione o le imprese concessionarie di pubblicità che non trasmettono direttamente la fattura all'inserzionista in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, comma 4;

          c) l'esercente attività di intermediazione sulla pubblicità che non rende pubbliche le informazioni previste all'articolo 4.

      3. Sono puniti con una sanzione pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro:

          a) il soggetto che fornisce servizi di consulenza, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), e che favorisce o realizza un acquisto di spazio pubblicitario, per conto di un inserzionista, presso un'impresa editrice, di radiodiffusione o concessionaria di pubblicità titolare di spazi pubblicitari, con il quale egli o il suo gruppo hanno legami finanziari, dando consapevolmente a tale inserzionista informazioni false sulle caratteristiche o i prezzi di vendita dello spazio pubblicitario del mezzo raccomandato o dei mezzi pubblicitari sostitutivi;

          b) l'esercente attività di intermediazione sulla pubblicità che riceve una remunerazione o un vantaggio di qualsiasi tipo da un qualsiasi soggetto diverso dall'inserzionista, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3;

          c) le imprese editrici, i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione o le imprese concessionarie di pubblicità che accordano una remunerazione o un vantaggio di qualsiasi tipo ai soggetti esercenti attività di intermediazione.